Art. 32.
(Ambito di applicazione).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
      2. La speciale causa di non punibilità indicata al comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Non si applica, altresì, per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a

 

Pag. 50

operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
      3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate dai commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette agli organismi informativi e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.